Art. 3

Eventi di rischio operativo relativi al rischio giuridico

In vigore dal 14 mar 2018
Eventi di rischio operativo relativi al rischio giuridico 1.   Le autorità competenti confermano che un ente individua, raccoglie e tratta i dati sugli eventi di rischio operativo e sulle perdite da rischio operativo relativi al rischio giuridico ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo del requisito di fondi propri secondo il metodo AMA verificando come minimo tutti i seguenti elementi: a) che l'ente individui chiaramente e classifichi come rischio operativo le perdite o altre spese derivanti da eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, compresi come minimo i seguenti elementi: i) una mancata azione, nei casi in cui tale azione è necessaria per rispettare una norma giuridica; ii) un'azione intrapresa per evitare il rispetto di una norma giuridica; iii) eventi di condotta illecita. b) che l'ente individui chiaramente e classifichi come rischio operativo le perdite o altre spese derivanti da azioni volontarie intese ad evitare o ridurre i rischi giuridici relativi a eventi di rischio operativo, compresi rimborsi o sconti su servizi futuri offerti ai clienti su base volontaria, qualora tali rimborsi non siano offerti in seguito a reclami dei clienti; c) che l'ente individui chiaramente e classifichi come rischio operativo le perdite derivanti da errori e omissioni nei contratti e nella documentazione; d) che l'ente non classifichi come rischio operativo: i) rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti connessi a opportunità commerciali, in mancanza di una violazione delle norme o del codice deontologico e se l'ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva; ii) spese legali esterne il cui evento sottostante non è un evento di rischio operativo. Ai fini della lettera a), per procedimenti giudiziari si intendono tutte le composizioni di vertenze legali, comprese le transazioni giudiziarie ed extragiudiziali. 2.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme giuridiche comprendono almeno: a) ogni obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali; b) ogni obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali; c) le norme deontologiche.
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