Art. 1

Valutazione dei metodi avanzati di misurazione

In vigore dal 14 mar 2018
Valutazione dei metodi avanzati di misurazione 1.   La valutazione in base alla quale le autorità competenti permettono agli enti di utilizzare il metodo avanzato di misurazione (AMA) conferma: a) che sono soddisfatti gli elementi di cui agli articoli da 3 a 6; b) che sono soddisfatti i capi 2 e 3; c) che è soddisfatto il capo 4 qualora l'ente abbia adottato le assicurazioni e gli altri meccanismi di trasferimento del rischio ivi menzionati. 2.   I capi da 1 a 4 sono presi in considerazione quando le autorità competenti effettuano: a) una valutazione della rilevanza delle estensioni e modifiche all'AMA utilizzato da un ente; b) una valutazione del piano di applicazione sequenziale dell'AMA utilizzato da un ente; c) una valutazione del ritorno dell'ente all'uso di metodi meno sofisticati in conformità dell'articolo 313 del regolamento (UE) n. 575/2013; d) i riesami su base continuativa dell'AMA utilizzato da un ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:959:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione dei metodi avanzati di misurazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo