Art. 3

Elenco degli FP a fini statistici

In vigore dal 26 gen 2018
Elenco degli FP a fini statistici 1.   Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco degli FP e dei gestori dei fondi pensione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di FP attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, integrate da altri FP e gestori di fondi pensione che rientrano nella definizione di FP e gestore del fondo pensione di cui all'. 2.   Le BCN e la BCE assicurano che tale elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, supporti cartacei. 3.   Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni al soggetto dichiarante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione statistica avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.
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