Art. 4
Obblighi di segnalazione statistica
In vigore dal 26 gen 2018
Obblighi di segnalazione statistica
1. I soggetti dichiaranti forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II:
a)
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività degli FP e, se del caso, in linea con l', gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle attività trimestrali;
b)
su base annuale, le consistenze di fine anno sulle passività degli FP come minimo e, se del caso, in linea con l', gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle passività annuali;
c)
su base annuale, i dati di fine anno relativi al numero degli iscritti ai sistemi pensionistici disaggregati per iscritti attivi, iscritti con pensione differita e pensionati.
2. Le BCN ricavano stime trimestrali per le passività degli FP sulla base dei dati forniti su base annuale dai soggetti dichiaranti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b).
3. Le BCN informano i soggetti dichiaranti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.
4. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi dal regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).
5. Laddove la BCN competente non abbia deciso di includere un gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell', paragrafo 3, il rispettivo gestore del fondo pensione che detiene i dati che devono essere segnalati ai sensi dell', paragrafi 1 e 2 e dell', paragrafo 1, lettera a), fornisce tali dati all'FP tempestivamente per consentire all'FP di adempiere ai suoi obblighi di segnalazione conformemente all'. Se l'FP non ottempera ai propri obblighi di segnalazione statistica a causa della mancata comunicazione dei dati da parte del gestore del fondo all'FP, la BCN deve decidere di includere il gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione ai sensi dell', paragrafo 3.
Storico versioni
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