Art. 5
Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
In vigore dal 26 gen 2018
Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
1. Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie sono ottenute con le modalità di seguito indicate.
a)
I soggetti dichiaranti segnalano aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCN competente, per le informazioni segnalate su base aggregata.
b)
le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dai soggetti dichiaranti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono anche seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli.
c)
Nel caso di diritti pensionistici riconosciuti dagli FP, le approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie sono ricavate:
i)
dai soggetti dichiaranti, in conformità agli orientamenti della BCN competente basati sulle migliori pratiche comuni stabilite a livello dell'area dell'euro; ovvero
ii)
dalla BCN competente sulla base dei dati forniti dagli FP.
2. Ulteriori orientamenti relativi alla compilazione degli aggiustamenti da rivalutazione e delle operazioni finanziarie sono inseriti all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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