Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 gen 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1.
per «fondo pensione (FP)» (sottosettore S.129 del SEC 2010) si intende una società o quasi-società finanziaria che svolge come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). Un fondo pensione, come un sistema di assicurazione sociale, fornisce reddito ai pensionati e può fornire prestazioni in caso di morte o di invalidità.
Non sono compresi nella definizione:
a)
i fondi di investimento (FI) di cui all' del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (5);
b)
le società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (6);
c)
le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all' del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (7);
d)
le imprese di assicurazione (IA) di cui all' del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (8);
e)
i fondi pensione non autonomi, che non sono unità istituzionali e rimangono parte dell'unità istituzionale che li istituisce;
f)
enti di previdenza e assistenza sociale di cui al paragrafo 2.117 del SEC 2010.
2.
il termine «soggetti dichiaranti» ha il significato di cui all' del regolamento (CE) n. 2533/98;
3.
il termine «residente» ha il significato di cui all' del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, si considera residente nel territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;
4.
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente;
5.
per «ANC di riferimento» si intende la ACN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente;
6.
il termine «gestore del fondo pensione» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 5.185 del SEC 2010;
7.
per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli;
8.
per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività;
9.
per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività;
10.
per «operazione finanziaria» si intende un'operazione che deriva dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II;
11.
per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sul valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II.
Storico versioni
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