Art. 1

Definizioni

In vigore dal 26 gen 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento: 1. per «fondo pensione (FP)» (sottosettore S.129 del SEC 2010) si intende una società o quasi-società finanziaria che svolge come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). Un fondo pensione, come un sistema di assicurazione sociale, fornisce reddito ai pensionati e può fornire prestazioni in caso di morte o di invalidità. Non sono compresi nella definizione: a) i fondi di investimento (FI) di cui all' del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (5); b) le società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (6); c) le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all' del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (7); d) le imprese di assicurazione (IA) di cui all' del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (8); e) i fondi pensione non autonomi, che non sono unità istituzionali e rimangono parte dell'unità istituzionale che li istituisce; f) enti di previdenza e assistenza sociale di cui al paragrafo 2.117 del SEC 2010. 2. il termine «soggetti dichiaranti» ha il significato di cui all' del regolamento (CE) n. 2533/98; 3. il termine «residente» ha il significato di cui all' del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, si considera residente nel territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto; 4. per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente; 5. per «ANC di riferimento» si intende la ACN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente; 6. il termine «gestore del fondo pensione» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 5.185 del SEC 2010; 7. per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli; 8. per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività; 9. per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività; 10. per «operazione finanziaria» si intende un'operazione che deriva dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II; 11. per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sul valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2018/231) — Testo vigente | Portale Normativo