Art. 6

In vigore dal 23 gen 2018
1.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure che prevedono di adottare in conformità dell', entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Non oltre 15 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurano informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'. 3.   Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2018/108 — Testo vigente | Portale Normativo