Art. 2

In vigore dal 23 gen 2018
1.   Alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 4, ciascuno Stato membro interessato decide l'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile. 2.   La spesa dell'Unione sostenuta conformemente all' non supera l'importo totale di: a) 9 120 000 EUR per la Lituania; b) 3 460 000 EUR per la Lettonia; c) 1 340 000 EUR per l'Estonia; d) 1 080 000 EUR per la Finlandia. 3.   Gli Stati membri interessati possono concedere un sostegno supplementare per gli ettari ammissibili di cui all', paragrafo 2, pari al massimo al 100 % dell'importo stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri interessati versano il sostegno supplementare entro e non oltre il 30 settembre 2018. 4.   La somma dell'aiuto di cui all' e, se del caso, del sostegno supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo non supera, per ciascuno Stato membro, l'ammontare dei pagamenti diretti, calcolato dividendo la dotazione nazionale fissata per l'anno civile 2017 per tale Stato membro nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nell'anno civile 2017 nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:108:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo