Art. 4

In vigore dal 23 gen 2018
Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie, compresi i controlli amministrativi e i controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono a) controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, riguardanti tra l'altro: i) l'ammissibilità del richiedente; ii) il numero di ettari ammissibili a norma dell', paragrafo 2, sulla base dei controlli in azienda, dei dati storici e del sistema integrato di gestione e di controllo a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (5); iii) la verifica che i beneficiari ammissibili non abbiano ricevuto finanziamenti dalle altre fonti di cui all', paragrafo 1, lettera b), in relazione agli stessi ettari; b) controlli in loco nei locali dei richiedenti. I controlli in loco interessano almeno il 5 % dell'aiuto totale richiesto.
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