Art. 1
In vigore dal 23 gen 2018
1. È disponibile, entro i limiti fissati dagli , un aiuto dell'Unione a favore degli agricoltori per gli ettari di terreno ubicati in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia non utilizzabili per la semina invernale o che, già seminati per la campagna di commercializzazione 2018/2019, sono andati persi a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni verificatesi nel periodo agosto-ottobre 2017 in tali Stati membri, a condizione che:
a)
tali ettari di terreno rappresentino almeno il 30 % della superficie totale investita a seminativi invernali dell'agricoltore nello Stato membro interessato;
b)
gli agricoltori non abbiano beneficiato, per la stessa perdita, di qualsivoglia tipo di aiuti nazionali, assicurazione o aiuti finanziati da un contributo dell'Unione, diverso da quello previsto dal presente regolamento.
2. Il numero di ettari ammissibili per agricoltore è stabilito dagli Stati membri interessati in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 1.
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