Art. 32

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

In vigore dal 15 dic 2017
Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti 1.   Per determinare l'effettivo itinerario del trasporto delle confezioni unitarie fabbricate o importate nell'Unione, gli operatori economici registrano i seguenti eventi: a) l'applicazione degli IU a livello unitario sulle confezioni unitarie; b) l'applicazione degli IU a livello aggregato sugli imballaggi aggregati; c) la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto; d) l'arrivo di prodotti del tabacco a un impianto; e) il trasbordo. 2.   I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router. 3.   In caso di disaggregazione di un imballaggio aggregato contrassegnato a norma dell', paragrafo 4, se un operatore economico intende riutilizzare un IU a livello aggregato per un'operazione futura, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, tramite il router. 4.   Per le consegne mediante furgone di vendita a più prime rivendite, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, tramite il router. 5.   Per la spedizione e il trasbordo di confezioni unitarie o di imballaggi aggregati di prodotti del tabacco con peso totale inferiore a 10 kg destinati a paesi non membri dell'Unione, gli Stati membri in cui è situato l'impianto di spedizione possono considerare assolto l'obbligo di registrazione di cui al paragrafo 1, lettere da c) a e), se è fornito l'accesso al sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell'operatore logistico o postale. 6.   Nel caso in cui dopo l'applicazione dell'identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all'ambito di applicazione e al formato di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3. 7.   Le informazioni relative all'evento si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.
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