Art. 30
Costi del sistema di repertori
In vigore dal 15 dic 2017
Costi del sistema di repertori
1. Tutti i costi relativi al sistema di repertori di cui all', paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali sono equi, ragionevoli e proporzionati:
a)
ai servizi prestati e
b)
al numero di IU a livello unitario richiesti nell'arco di un determinato periodo di tempo.
2. I fornitori dei repertori primari addebitano i relativi costi dell'istituzione, della gestione e della manutenzione del registro secondario e dei router ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco.
Storico versioni
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