Art. 28

Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario

In vigore dal 15 dic 2017
Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario 1.   Il fornitore del repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l'elenco delle specifiche prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il router. Tutte le specifiche si basano su standard aperti non proprietari. L'elenco di cui al paragrafo 1 è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario. 2.   Sulla base delle informazioni di cui all'allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall'uomo. Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario. 3.   Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l'elenco di cui al paragrafo 1 e il dizionario di dati comune di cui al paragrafo 2. Tale aggiornamento è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell'aggiornamento nel sistema.
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