Art. 29
Router
In vigore dal 15 dic 2017
Router
1. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e gestisce un router.
2. Lo scambio di dati tra il router e i repertori primari e il secondario è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.
3. Lo scambio di dati tra il router e un emittente di identificativi è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.
4. Gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori inviano le informazioni registrate a norma dell' della direttiva 2014/40/UE e del presente regolamento al router, che le trasmette al repertorio primario che fornisce il servizio al fabbricante o all'importatore dei prodotti del tabacco in questione. Una copia di tali dati viene trasferita istantaneamente al sistema del repertorio secondario.
Storico versioni
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