Art. 33

Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni

In vigore dal 15 dic 2017
Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni 1.   Per consentire di stabilire le informazioni relative alle transazioni di cui all', paragrafo 2, lettere j) e k), della direttiva 2014/40/UE, gli operatori economici registrano i seguenti eventi: a) l'emissione del numero d'ordine; b) l'emissione della fattura; c) il ricevimento del pagamento. 2.   I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, tramite il router. 3.   Il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.
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