Art. 10

Contrassegno mediante IU a livello aggregato

In vigore dal 15 dic 2017
Contrassegno mediante IU a livello aggregato 1.   Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»). 2.   Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici. 3.   Se l'IU a livello aggregato è generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso è conforme alla struttura di cui all', paragrafo 1. 4.   Se l'IU a livello aggregato è generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unità individuale generato in conformità alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente più recente.
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Contrassegno mediante IU a livello aggregato (Art. 10 Regolamento (UE) 2018/574) — Testo vigente | Portale Normativo