Art. 10
Contrassegno mediante IU a livello aggregato
In vigore dal 15 dic 2017
Contrassegno mediante IU a livello aggregato
1. Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»).
2. Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici.
3. Se l'IU a livello aggregato è generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso è conforme alla struttura di cui all', paragrafo 1.
4. Se l'IU a livello aggregato è generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unità individuale generato in conformità alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente più recente.
Storico versioni
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