Art. 9

Richiesta ed emissione di IU a livello unitario

In vigore dal 15 dic 2017
Richiesta ed emissione di IU a livello unitario 1.   I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all'emittente di identificativi competente per l'emissione degli IU a livello unitario di cui all'. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all'. 2.   I fabbricanti e gli importatori che introducono tale richiesta trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato. 3.   L'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato: a) genera i codici di cui all', paragrafo 2; b) trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'; e c) trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente. 4.   Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l'emittente di identificativi, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato: a) genera i codici di cui all', paragrafo 2; b) trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'; c) consegna i codici al fabbricante o all'importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all', collocati su supporti fisici quali le etichette adesive. 5.   Entro un giorno lavorativo i fabbricanti e gli importatori possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5.
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