Art. 36

Sicurezza e interoperabilità delle comunicazioni e dei dati

In vigore dal 15 dic 2017
Sicurezza e interoperabilità delle comunicazioni e dei dati 1.   Tutte le comunicazioni elettroniche previste dal presente regolamento sono effettuate utilizzando mezzi sicuri. I protocolli di sicurezza e le norme di connettività applicabili si basano su standard aperti non proprietari. Tali standard sono stabiliti: a) dall'emittente di identificativi per le comunicazioni tra l'emittente di identificativi e gli operatori economici che si registrano presso l'emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci; b) dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra i repertori primari e i fabbricanti o gli importatori; c) dal fornitore del repertorio secondario per le comunicazioni tra il repertorio secondario e il router e i) gli emittenti di identificativi; ii) i repertori primari; e iii) gli operatori economici che utilizzano il router, vale a dire gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori. 2.   I fornitori dei repertori primari e secondario sono responsabili della sicurezza e dell'integrità dei dati archiviati. La portabilità dei dati è garantita in conformità al dizionario dei dati comune di cui all'. 3.   Per tutti i trasferimenti di dati, il mittente è responsabile della completezza dei dati trasferiti. Affinché la parte mittente possa conformarsi a tale obbligo, la parte ricevente conferma il ricevimento dei dati trasferiti aggiungendo un valore di controllo degli effettivi dati trasmessi o qualsiasi altro meccanismo che consenta di convalidare l'integrità della trasmissione, in particolare la sua completezza.
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