Art. 20

Trasferimento di offline flat file e registri

In vigore dal 15 dic 2017
Trasferimento di offline flat file e registri 1.   Gli emittenti di identificativi istituiscono offline flat file e registri in relazione alle informazioni di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, e alle note esplicative sulle relative strutture. 2.   Gli offline flat file non hanno dimensioni superiori a due gigabyte per emittente di identificativi. Ogni riga del flat file contiene un solo record con campi separati da delimitatori quali virgole o tabulazioni. 3.   Gli emittenti di identificativi provvedono a che una copia aggiornata di tutti gli offline flat file, registri e relative note esplicative sia trasmessa per via elettronica tramite il router al repertorio secondario. 4.   Gli Stati membri possono adattare le dimensioni massime degli offline flat file di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle dimensioni medie della memoria disponibile installata nei dispositivi di verifica utilizzati per i controlli degli identificativi univoci in modalità offline e del numero totale di emittenti di identificativi.
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