Art. 19
Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario
In vigore dal 15 dic 2017
Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario
1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell', l'emittente di identificativi genera un codice identificativo macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nella posizione indicata:
a)
in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all', paragrafo 4; e
b)
in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.
2. Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.
3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all', paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi.
4. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo macchinario. In tali casi lo Stato membro informa i fabbricanti e gli importatori della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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