Art. 17
Emissione e registrazione di codici identificativi impianto
In vigore dal 15 dic 2017
Emissione e registrazione di codici identificativi impianto
1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell', l'emittente di identificativi genera un codice identificativo impianto, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:
a)
in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all', paragrafo 4; e
b)
in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.
2. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.
3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all', paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente.
4. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo impianto. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo impianto comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi macchinario correlati.
5. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'.
Storico versioni
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