Art. 18

Richiesta di codice identificativo macchinario

In vigore dal 15 dic 2017
Richiesta di codice identificativo macchinario 1.   Ogni macchinario è identificato da un codice («codice identificativo macchinario») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato. 2.   I fabbricanti e gli importatori richiedono un codice identificativo macchinario trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.7, nel formato ivi indicato. 3.   Per i macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell'Unione l'obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato. 4.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall'importatore all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.
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