Art. 22
Qualità dei supporti dati ottici
In vigore dal 15 dic 2017
Qualità dei supporti dati ottici
1. Gli operatori economici garantiscono un'elevata leggibilità dei supporti dati ottici. Una qualità dei supporti dati ottici di almeno 3.5 in conformità alla norma ISO/IEC 15415:2011 per i supporti dati bidimensionali, o in conformità alla norma ISO/IEC 15416:2016 per i simboli lineari è considerata rispondente alle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Gli operatori economici garantiscono che i supporti dati ottici siano in grado di rimanere leggibili per almeno cinque anni dopo la loro creazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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