Art. 23

Codice leggibile dall'uomo

In vigore dal 15 dic 2017
Codice leggibile dall'uomo 1.   Gli operatori economici provvedono a che ciascun supporto dati comprenda un codice leggibile dall'uomo che consente l'accesso elettronico alle informazioni relative agli identificativi univoci archiviati nel sistema di repertori. 2.   Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, il codice leggibile dall'uomo è adiacente al supporto dati ottico che contiene l'identificativo univoco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:574:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo