Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 13 dic 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013 Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato: 1) l'articolo 33 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è così modificato: i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi; d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse;»; ii) è aggiunta la lettera seguente: «i) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»; c) al paragrafo 5, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi agli impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni rileva come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.»; 2) all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi: a) ritiro dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati siano smaltiti nei seguenti modi: i) distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza; ii) distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività; b) azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano provenienti da regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, o di singoli produttori.»; 3) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Aiuto finanziario nazionale 1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. 2.   Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi o dalle associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione. 3.   Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.»; 4) all'articolo 37, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), c) e i);»; 5) all'articolo 38, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) le misure di promozione, comunicazione, formazione e orientamento in caso di prevenzione e gestione delle crisi;»; 6) all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Gli Stati membri possono applicare il presente capo alle superfici coltivate a uva da vino atto alla produzione di acquaviti di vino la cui indicazione geografica è registrata in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. 7) l'articolo 64 è così modificato: a) al paragrafo 1, secondo comma, è inserita la lettera seguente: «c bis) il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;»; b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:»; c) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.»; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.»; 8) l'articolo 148 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»; b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).»; d) al paragrafo 4, la parte introduttiva e la lettera a) del secondo comma sono sostituite dalle seguenti: «In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi: a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire: i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna; ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;»; 9) all'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.»; 10) l'articolo 152 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività: i) trasformazione comune; ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; iv) organizzazione comune del controllo di qualità; v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva. Le attività di cui al primo comma possono avere luogo: a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE; b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori; c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi; d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma; e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto. Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse. 1 ter.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 1 quater.   L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all' del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)»; c) il paragrafo 3 è soppresso; 11) l'articolo 154 è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all', paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152. 3.   Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.»; 12) l'articolo 157 è così modificato: a) al paragrafo 1, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti: «xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all', paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»; c) al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti: «xii) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime; xiii) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»; 13) all'articolo 159, il titolo è sostituito dal seguente: (non riguarda la versione italiana); 14) l'articolo 161 è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «1.   Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che: a) sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate organizzazioni di produttori riconosciute.»; 15) l'articolo 168 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all', paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo. Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»; b) al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).»; 16) gli articoli 169, 170 e 171 sono soppressi; 17) è inserita la sezione seguente: «Sezione 5 bis Clausole di ripartizione del valore Articolo 172 bis Ripartizione del valore Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.»; 18) all'articolo 184, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma dell'articolo 187 del presente regolamento.»; 19) l'articolo 188 è sostituito dal seguente: «Articolo 188 Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari 1.   La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su Internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate. 2.   Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati. 3.   Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e titoli di esportazione per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione e i contingenti tariffari di esportazione, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1.»; 20) l'articolo 209 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.»; b) al paragrafo 2, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti: «Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.»; 21) l'articolo 222 è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:» b) il paragrafo 2 è soppresso; 22) all'articolo 232, il paragrafo 2 è soppresso; 23) gli allegati VII e VIII sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.
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