Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

In vigore dal 13 dic 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013 Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, il secondo comma è così modificato: a) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n)   “giovane agricoltore”: una persona di età non superiore a 40anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica;»; b) è aggiunta la seguente lettera: «s)   “data di insediamento”: la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n).»; 2) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 39 bis e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;»; 3) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno può coprire anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.»; 4) l'articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l'autorità di gestione. Se il beneficiario è l'autorità di gestione, il prestatore dei servizi di consulenza o di formazione è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori di consulenza nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.»; c) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, tutti i controlli a livello di prestatore di servizi di consulenza o di formazione.»; 5) l'articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a:»; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali attività possono essere svolte solo nel mercato interno. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno. Ai fini del presente paragrafo, per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari. Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»; 6) l'articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4.»; 7) l'articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni. Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o combinando sovvenzioni e strumenti finanziari.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.»; 8) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»; 9) l'articolo 23 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o rinnovamento e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.»; 10) l'articolo 28 è così modificato: a) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione.»; b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.»; 11) l'articolo 29 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»; b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»; 12) all'articolo 30, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»; 13) l'articolo 31 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»; b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «5.   Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.»; 14) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»; 15) l'articolo 36 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito;»; ii) è aggiunta la lettera seguente: «d) uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito.»; d) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso; 16) all'articolo 37, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.»; 17) l'articolo 38 è così modificato: a) il paragrafo 3 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto: a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente; b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi; c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo; d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.» ii) il terzo comma è soppresso; b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «5.   Il sostegno è limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 3, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 3, lettere c) e d).»; 18) l'articolo 39 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore.»; c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto: a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente; b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi; c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo; d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione. 5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 4, lettere c) e d).»; 19) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 39 bis Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico 1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore a una soglia minima del 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di reddito dell'agricoltore nell'anno. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. 2.   Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.»; 20) l'articolo 45 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»; 21) l'articolo 49 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.»; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 bis, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. 3.   I beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica, sociale e ambientale.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»; 22) all'articolo 59, il paragrafo 4 è così modificato: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro;»; b) è aggiunta la lettera seguente: «h) al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.»; 23) l'articolo 60 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.»; b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 diverse da quelle di cui alla sua lettera a).»; 24) all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.»; 25) all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa; 26) all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;»; 27) l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
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