Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

In vigore dal 13 dic 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013 Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h)   “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente: i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;»; ii) è aggiunto il comma seguente: «Nonostante le lettere f) e h) del primo comma, gli Stati membri che, prima del 1o gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).»; b) al paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti: «Gli Stati membri possono decidere che: a) siano considerati prato permanente ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; b) i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o c) siano considerati prato permanente ai sensi del primo comma del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, di applicare la loro decisione in conformità del terzo comma, lettere b) e/o c), del presente paragrafo, in tutto il loro territorio o parte di esso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione adottata a norma del terzo e quarto comma del presente paragrafo.»; 2) all', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.»; 3) l'articolo 9 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Oltre ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che non saranno concessi pagamenti diretti agli agricoltori che non sono iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 2, 3 e 3 bis non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione di cui al paragrafo 3 bis. In caso di modifiche di tali decisioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di recare modifiche entro due settimane dalla data in cui è stata adottata.»; d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «7.   A decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo. 8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare più il paragrafo 2 a decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.»; 4) all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere su base annua le rispettive decisioni relative a una riduzione dei pagamenti a norma del presente articolo, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni fino al 2019 entro il 1o agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1o agosto 2018.»; 5) l'articolo 14 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»; 6) all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri che già si avvalgono di tale riduzione lineare possono applicare, nel medesimo anno, anche una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento;»; 7) all'articolo 36, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti: «Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione ne tiene conto nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018. Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione.»; 8) l'articolo 44 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.»; b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;»; c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.»; 9) l'articolo 46 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico». b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti: «k) superfici con Miscanthus;»; «l) superfici con Silphium perfoliatum;»; «m) terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare).»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «A eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere g), h), k) e l), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»; c) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.»; 10) l'articolo 50 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018. In deroga alla seconda frase del primo comma, gli Stati membri possono decidere che, per i giovani agricoltori insediatisi a norma del paragrafo 2, lettera a), nel periodo 2010-2013, il periodo di cinque anni debba essere ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a), e la prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.»; b) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o b) a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.»; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»; d) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»; e) al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente: «10.   Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.»; 11) l'articolo 52 è così modificato: a) il paragrafo 5 è soppresso; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.»; 12) all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo, di: a) lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4; b) modificare le condizioni per la concessione del sostegno; c) porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo. Entro la data di cui al primo comma gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni.»; 13) l'articolo 70 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La delega di potere di cui all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafi 9 e 10, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 14) l'allegato X è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
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