Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

In vigore dal 13 dic 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013 Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato: 1) l'articolo 26 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. 4.   Fino al 1o dicembre dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.»; 2) all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.»; 3) all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli importi che, in applicazione degli articoli 40, 52 e 54 e, per quanto riguarda le spese del FEAGA, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 51, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;»; 4) all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.»; 5) all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.»; 6) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che: a) le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, a condizione che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione; b) gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.»; 7) all'articolo 75, paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono: a) anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti; b) anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2. Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019.».
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