Art. 46
Riesame
In vigore dal 12 dic 2017
Riesame
Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Tale relazione tiene conto in particolare delle conclusioni delle relazioni di cui all’ e valuta:
a)
gli effetti del presente regolamento, compresa l’introduzione della designazione di cartolarizzazione STS, sul funzionamento del mercato delle cartolarizzazioni nell’Unione, il contributo delle cartolarizzazioni all’economia reale, in particolare per quanto riguarda l’accesso al credito per le PMI e gli investimenti, e l’interconnessione tra enti finanziari e stabilità del settore finanziario;
b)
le differenze di utilizzo delle modalità di cui all’, paragrafo 3, sulla base dei dati comunicati a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto iii). Se le conclusioni evidenziano un aumento dei rischi prudenziali dovuto all’utilizzo delle modalità di cui all’, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), è presa in considerazione una misura correttiva adeguata;
c)
se dal momento in cui è stato applicato il presente regolamento si è registrato un aumento sproporzionato del numero di operazioni di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, e se i partecipanti al mercato hanno strutturato le operazioni in modo tale da eludere l’obbligo, di cui all’, di mettere a disposizione le informazioni mediante repertori di dati sulle cartolarizzazioni;
d)
se vi è la necessità di estendere gli obblighi di informativa di cui all’ per comprendere le operazioni di cui all’ paragrafo 2, terzo comma, e le posizioni dell’investitore;
e)
se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi internazionali nel settore delle cartolarizzazioni, in particolare delle iniziative in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili;
f)
l’attuazione dei requisiti di cui all’, paragrafo 4, e se sia necessario estenderli alle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti non sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, al fine di integrare l’informativa ambientale, sociale e di governance;
g)
l’adeguatezza del regime di verifica dei terzi di cui agli , e se il regime di autorizzazione dei terzi di cui all’ promuove una concorrenza sufficiente tra i terzi e se sia necessario introdurre cambiamenti nel quadro di vigilanza al fine di garantire la stabilità finanziaria; e
h)
se vi sia la necessità di integrare il quadro sulle cartolarizzazioni stabilito dal presente regolamento mediante l’istituzione di un sistema di banche con autorizzazione limitata che espletino le funzioni di SSPE e siano titolari del diritto esclusivo di acquistare esposizioni dai cedenti e di vendere agli investitori crediti garantiti dalle esposizioni acquistate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2402:oj#art-46