Art. 11

Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione

In vigore dal 12 dic 2017
Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione 1.   Il file dei registri del costruttore insieme ai certificati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche indipendenti devono essere conservati dal costruttore del veicolo per almeno 20 anni dalla data di produzione del veicolo e devono essere messi a disposizione dell'autorità di omologazione e della Commissione su richiesta delle stesse. 2.   Su richiesta della Commissione o di un ente autorizzato di uno Stato membro, il costruttore del veicolo deve fornire, entro 15 giorni lavorativi, il file dei registri del costruttore. 3.   Su richiesta della Commissione o di un ente autorizzato di uno Stato membro, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la licenza in conformità all' o che ha certificato le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema in conformità all' deve fornire, entro 15 giorni lavorativi, la scheda informativa di cui rispettivamente all', paragrafo 2, o all', paragrafo 2.
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Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/2400) — Testo vigente | Portale Normativo