Art. 7

Disposizioni amministrative per il rilascio della licenza

In vigore dal 12 dic 2017
Disposizioni amministrative per il rilascio della licenza 1.   L'autorità di omologazione rilascia la licenza se il costruttore presenta una domanda in conformità all' e dimostra che i requisiti di cui all'allegato II sono soddisfatti per quanto riguarda il gruppo di veicoli interessato. Qualora i requisiti di cui all'allegato II siano soddisfatti solo per quanto riguarda alcuni dei gruppi di veicoli specificati nella domanda di licenza, la licenza è rilasciata solo per quanto riguarda tali gruppi di veicoli. 2.   La licenza è elaborata in conformità al modello di cui all'appendice 2 dell'allegato II.
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Disposizioni amministrative per il rilascio della licenza (Art. 7 Regolamento (UE) 2017/2400) — Testo vigente | Portale Normativo