Art. 10

Modifiche, aggiornamenti e malfunzionamento degli strumenti elettronici

In vigore dal 12 dic 2017
Modifiche, aggiornamenti e malfunzionamento degli strumenti elettronici 1.   In caso di modifiche o aggiornamenti dello strumento di simulazione il costruttore del veicolo comincia a usare lo strumento di simulazione modificato o aggiornato al più tardi entro 3 mesi dalla messa a disposizione della modifica o dell'aggiornamento su una piattaforma elettronica di distribuzione dedicata. 2.   Se le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi non possono essere determinati in conformità all', paragrafo 1, a causa del malfunzionamento dello strumento di simulazione, il costruttore del veicolo ne informa senza indugio la Commissione tramite la piattaforma elettronica di distribuzione dedicata. 3.   Se le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi non possono essere determinati in conformità all', paragrafo 1, a causa del malfunzionamento dello strumento di simulazione, il costruttore del veicolo esegue la simulazione di tali veicoli entro 7 giorni di calendario dalla data di cui al punto 1. Fino ad allora gli obblighi risultanti dall' per i veicoli per cui è impossibile determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono sospesi.
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