Art. 5

Autorità competenti e uffici unici di collegamento

In vigore dal 12 dic 2017
Autorità competenti e uffici unici di collegamento 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell’applicazione del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento su loro iniziativa e come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro. 3.   All’interno di ciascuno Stato membro l’ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare le attività di indagine e di esecuzione delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all’ e, se del caso, degli organismi designati, relativamente alle infrazioni di cui al presente regolamento. 4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento, tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure e altre disposizioni. 5.   Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità competenti siano chiaramente definite e che operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento di tali funzioni.
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