Art. 4

Notifica dei termini di prescrizione

In vigore dal 12 dic 2017
Notifica dei termini di prescrizione Ciascun ufficio unico di collegamento notifica alla Commissione i termini di prescrizione in vigore nel proprio Stato membro e che si applicano alle misure di esecuzione di cui all’, paragrafo 4. La Commissione elabora una sintesi dei termini di prescrizione notificati e la mette a disposizione delle autorità competenti.
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