Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori», i regolamenti e le direttive, recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, elencati nell’allegato; 2) «infrazione intra-UE», atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui: a) hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione; b) è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o c) si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione; 3) «infrazione diffusa», a) atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui: i) hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione; ii) è stabilito l’operatore responsabile dell’atto o dell’omissione; o iii) si rinvengono elementi di prova o beni dell’operatore riconducibili all’atto o all’omissione; o b) atti od omissioni contrari alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori che abbiano arrecato, arrechino o possano arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori e abbiano caratteristiche comuni, comprese l’identità della pratica illecita e dell’interesse leso, e si verifichino contemporaneamente, commessi dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri; 4) «infrazione diffusa avente una dimensione unionale», un’infrazione diffusa che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi dei consumatori in almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell’Unione; 5) «infrazioni di cui al presente regolamento», le infrazioni intra-UE, le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale; 6) «autorità competente», qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori; 7) «ufficio unico di collegamento», l’autorità pubblica designata da uno Stato membro come responsabile di coordinare l’applicazione del presente regolamento in detto Stato membro; 8) «organismo designato», un organismo avente un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, designato da uno Stato membro e incaricato da un’autorità competente al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le misure di esecuzione necessarie e disponibili per detto organismo conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione, e che agisca per conto di tale autorità competente; 9) «autorità richiedente», l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca; 10) «autorità interpellata», l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca; 11) «operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite altre persone che agiscano a suo nome o per suo conto, nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; 12) «consumatore», qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; 13) «reclamo del consumatore», una dichiarazione, sostenuta da ragionevoli elementi di prova, secondo cui un operatore ha commesso, sta commettendo o potrebbe commettere un’infrazione alle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori; 14) «danno agli interessi collettivi dei consumatori», danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati da infrazioni intra-UE, da infrazioni diffuse o da infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale; 15) «interfaccia online», qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto di un operatore, e che serve per fornire ai consumatori l’accesso a prodotti o servizi dell’operatore; 16) «indagini a tappeto», indagini concertate dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a verificare la conformità o a individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
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