Art. 9

Poteri minimi delle autorità competenti

In vigore dal 12 dic 2017
Poteri minimi delle autorità competenti 1.   Ciascuna autorità competente è dotata dei poteri di indagine e di esecuzione minimi di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo necessari per l’applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento conformemente all’. 3.   Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di indagine: a) il potere di accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un’infrazione di cui al presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui essi sono conservati; b) il potere di esigere che qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del loro Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica fornisca informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di accertare le caratteristiche di tale infrazione, compreso tracciare i flussi finanziari e dei dati, accertare l’identità delle persone coinvolte in tali flussi, e accertare le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web; c) il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto utilizzati dall’operatore interessato dall’indagine nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all’espletamento dell’ispezione; il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’operatore interessato dall’indagine di fornire spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti relativi all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte; d) il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione, ove necessario in forma anonima, al fine di individuare infrazioni di cui al presente regolamento e raccogliere prove, compreso il potere di ispezionare, osservare, esaminare, smontare o testare beni o servizi. 4.   Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione: a) il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave degli interessi collettivi dei consumatori; b) il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell’operatore responsabile dell’infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all’infrazione stessa; c) il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati; d) ove applicabile, il potere di informare, con mezzi appropriati, i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di un’infrazione di cui al presente regolamento su come chiedere una compensazione conformemente al diritto nazionale; e) il potere di obbligare per iscritto l’operatore a cessare le infrazioni di cui al presente regolamento; f) il potere di far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento; g) laddove non siano disponibili altri mezzi efficaci per far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento e al fine di evitare il rischio di danno grave agli interessi collettivi dei consumatori: i) il potere di rimuovere i contenuti o limitare l’accesso all’interfaccia online o imporre la visualizzazione esplicita di un’avvertenza rivolta ai consumatori quando accedono all’interfaccia online; ii) il potere di imporre ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere, disabilitare o limitare l’accesso a un’interfaccia online; o iii) ove opportuno, il potere di imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di rimuovere un nome di dominio completo e consentire all’autorità competente interessata di registrarlo; anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tali misure; h) il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento e per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni dell’operatore o altre misure adottate ai sensi del presente regolamento. Le sanzioni di cui alla lettera h) sono effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alle prescrizioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. In particolare, si tiene debito conto, se del caso, della natura, gravità e durata dell’infrazione in oggetto. 5.   Il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora, per infrazioni di cui al presente regolamento si applica a qualsiasi infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell’Unione di cui all’allegato prevede delle sanzioni. Questo lascia impregiudicato il potere delle autorità nazionali conformemente al diritto nazionale di irrogare sanzioni, come ammende amministrative o di altra natura, o penalità di mora, nei casi in cui gli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato non prevedono sanzioni. 6.   Le autorità competenti hanno il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento. 7.   Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell’identità dell’operatore responsabile di un’infrazione di cui al presente regolamento. 8.   Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all’efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento.
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