Art. 10
Esercizio dei poteri minimi
In vigore dal 12 dic 2017
Esercizio dei poteri minimi
1. I poteri di cui all’ sono esercitati:
a)
direttamente dalle autorità competenti sotto la propria autorità;
b)
se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche;
c)
incaricando gli organi designati, ove applicabile; o
d)
mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
2. L’attuazione e l’esercizio dei poteri di cui all’ in applicazione del presente regolamento è proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
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