Art. 7
Ruolo degli organismi designati
In vigore dal 12 dic 2017
Ruolo degli organismi designati
1. Ove applicabile, un’autorità competente («autorità che conferisce l’incarico») può, in conformità del diritto nazionale, incaricare un organismo designato di raccogliere le necessarie informazioni riguardanti un’infrazione di cui al presente regolamento o di adottare le misure di esecuzione necessarie vigenti nel diritto nazionale per far cessare o vietare l’infrazione stessa. L’autorità che conferisce l’incarico incarica un organismo designato soltanto se, previa consultazione dell’autorità richiedente o delle altre autorità competenti interessate dall’infrazione di cui al presente regolamento, sia l’autorità richiedente sia l’autorità interpellata, o tutte le autorità competenti interessate concordano che l’organismo designato è in grado di ottenere le informazioni necessarie o di far cessare o vietare l’infrazione in un modo che sia almeno altrettanto efficiente e efficace di come avrebbe fatto l’autorità che conferisce l’incarico.
2. Se l’autorità richiedente o le altre autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento ritengono che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state soddisfatte, ne informano immediatamente per iscritto l’autorità che conferisce l’incarico, motivando il loro parere. Se l’autorità che conferisce l’incarico non condivide tale opinione, può deferire la questione alla Commissione, che esprime un parere sulla questione senza indugio.
3. L’autorità che conferisce l’incarico continua a essere obbligata a raccogliere le informazioni necessarie o ad adottare le misure di esecuzione necessarie qualora:
a)
l’organismo designato non riesca immediatamente a ottenere le informazioni necessarie o a far cessare o vietare l’infrazione di cui al presente regolamento; o
b)
le autorità competenti interessate da un’infrazione di cui al presente regolamento non concordino che all’organismo designato possa essere conferito l’incarico a norma del paragrafo 1.
4. L’autorità che conferisce l’incarico adotta tutte le misure necessarie per impedire la divulgazione di informazioni soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all’.
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