Art. 5
Specificazioni sugli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio
In vigore dal 4 dic 2017
Specificazioni sugli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio
1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760, il gestore di un ELTIF predispone degli strumenti per eseguire le seguenti funzioni:
a)
elaborare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori al dettaglio relativi alle quote o azioni dell'ELTIF, conformemente alle condizioni previste nei documenti promozionali dell'ELTIF;
b)
informare gli investitori al dettaglio su come fare gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;
c)
facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nell'ELTIF nello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF;
d)
mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, affinché ne possano prendere visione ed effettuare delle copie:
i)
il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF;
ii)
l'ultima relazione annuale dell'ELTIF;
e)
fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni che svolge su supporto durevole, secondo la definizione data nell', paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE.
2. Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 dispongano della seguente infrastruttura tecnica:
a)
svolgono le proprie funzioni nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF;
b)
svolgono le proprie funzioni di persona, per telefono o con mezzi elettronici.
3. Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 siano dei seguenti tipi e abbiano le seguenti caratteristiche:
a)
sono realizzati da uno o più soggetti, che possono essere il gestore dell'ELTIF stesso o terzi, purché siano regolamentate le funzioni da svolgere;
b)
se gli strumenti sono realizzati da un terzo, questi riceve dal gestore dell'ELTIF tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti;
c)
se gli strumenti sono realizzati da un terzo, la nomina del soggetto deve essere attestata da un contratto scritto. Il contratto scritto specifica quali delle funzioni di cui al paragrafo 1 non sono svolte dal gestore dell'ELTIF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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