Art. 2
Sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF
In vigore dal 4 dic 2017
Sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF
Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760, il ciclo di vita dell'ELTIF è considerato di durata sufficiente per coprire il ciclo di vita di ciascuna singola attività dell'ELTIF se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ELTIF allinea la data di fine del proprio ciclo di vita alla data finale dell'orizzonte di investimento della singola attività all'interno del portafoglio dell'ELTIF che presenta l'orizzonte di investimento più lungo al momento dell'invio della domanda di autorizzazione come ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF;
b)
nessun investimento effettuato dall'ELTIF dopo l'autorizzazione come ELTIF ha un orizzonte di investimento residuo superiore alla durata restante dell'ELTIF nel momento in cui è effettuato l'investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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