Art. 3
Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti
In vigore dal 4 dic 2017
Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti
Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760, per ciascuna attività in cui l'ELTIF investe, il gestore di un ELTIF valuta tutti i seguenti aspetti:
a)
se sul mercato sono presenti uno o più potenziali acquirenti;
b)
se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che i potenziali acquirenti dipendano da finanziamenti esterni per l'acquisto dell'attività in questione;
c)
in assenza di potenziali acquirenti per un'attività, il tempo probabilmente necessario per trovare uno o più acquirenti per quell'attività;
d)
lo specifico profilo di scadenza dell'attività;
e)
se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che possano concretizzarsi i seguenti rischi:
i)
un rischio associato a cambiamenti legislativi suscettibili di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti;
ii)
un rischio politico suscettibile di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti;
f)
la valutazione del gestore circa la possibilità che condizioni economiche generali presenti nel mercato o nei mercati rilevanti per l'attività possano incidere negativamente sugli aspetti elencati alle lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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