Art. 3

Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti

In vigore dal 4 dic 2017
Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760, per ciascuna attività in cui l'ELTIF investe, il gestore di un ELTIF valuta tutti i seguenti aspetti: a) se sul mercato sono presenti uno o più potenziali acquirenti; b) se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che i potenziali acquirenti dipendano da finanziamenti esterni per l'acquisto dell'attività in questione; c) in assenza di potenziali acquirenti per un'attività, il tempo probabilmente necessario per trovare uno o più acquirenti per quell'attività; d) lo specifico profilo di scadenza dell'attività; e) se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che possano concretizzarsi i seguenti rischi: i) un rischio associato a cambiamenti legislativi suscettibili di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti; ii) un rischio politico suscettibile di incidere sul mercato dei potenziali acquirenti; f) la valutazione del gestore circa la possibilità che condizioni economiche generali presenti nel mercato o nei mercati rilevanti per l'attività possano incidere negativamente sugli aspetti elencati alle lettere a) e b).
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