Art. 1

Derivati di copertura

In vigore dal 4 dic 2017
Derivati di copertura 1.   Le condizioni in cui l'uso di strumenti finanziari derivati si considera a solo scopo di copertura dei rischi inerenti agli altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine («ELTIF») di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 sono soddisfatte quando sono rispettati tutti i criteri fissati ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati unicamente allo scopo di coprire i rischi derivanti dall'esposizione alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760. Lo scopo di copertura dei rischi derivanti da esposizioni alle attività di cui al primo comma si considera soddisfatto unicamente se l'uso dello strumento finanziario derivato in questione produce una riduzione verificabile e oggettivamente misurabile di quei rischi a livello dell'ELTIF. Se non sono disponibili strumenti finanziari derivati per coprire i rischi derivanti dall'esposizione alle attività di cui al primo comma, è consentito usare strumenti finanziari derivati aventi come sottostante la stessa classe di attività. 3.   Non si considera finalizzato a coprire i rischi l'uso di strumenti finanziari derivati con l'intento di generare un rendimento per l'ELTIF. 4.   Il gestore dell'ELTIF adotta tutte le misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari derivati utilizzati per coprire i rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF riducano i rischi a livello dell'ELTIF in conformità del paragrafo 2, anche in condizioni di mercato critiche.
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