Art. 5 · Specificazioni sugli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio

Art. 5

Specificazioni sugli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio

In vigore dal 4 dic 2017
Specificazioni sugli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio 1.   Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760, il gestore di un ELTIF predispone degli strumenti per eseguire le seguenti funzioni: a) elaborare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori al dettaglio relativi alle quote o azioni dell'ELTIF, conformemente alle condizioni previste nei documenti promozionali dell'ELTIF; b) informare gli investitori al dettaglio su come fare gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso; c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nell'ELTIF nello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF; d) mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, affinché ne possano prendere visione ed effettuare delle copie: i) il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF; ii) l'ultima relazione annuale dell'ELTIF; e) fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni che svolge su supporto durevole, secondo la definizione data nell', paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE. 2.   Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 dispongano della seguente infrastruttura tecnica: a) svolgono le proprie funzioni nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF; b) svolgono le proprie funzioni di persona, per telefono o con mezzi elettronici. 3.   Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 siano dei seguenti tipi e abbiano le seguenti caratteristiche: a) sono realizzati da uno o più soggetti, che possono essere il gestore dell'ELTIF stesso o terzi, purché siano regolamentate le funzioni da svolgere; b) se gli strumenti sono realizzati da un terzo, questi riceve dal gestore dell'ELTIF tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti; c) se gli strumenti sono realizzati da un terzo, la nomina del soggetto deve essere attestata da un contratto scritto. Il contratto scritto specifica quali delle funzioni di cui al paragrafo 1 non sono svolte dal gestore dell'ELTIF.
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