Art. 37
Riesame
In vigore dal 27 nov 2017
Riesame
Fatto salvo l'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, entro il 14 marzo 2021, l'ABE riesamina i tassi di frode di cui all'allegato del presente regolamento, come pure le esenzioni concesse a norma dell', paragrafo 6, in relazione alle interfacce dedicate e, se del caso, presenta un progetto di aggiornamenti alla Commissione, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:389:oj#art-37