Art. 33
Misure di emergenza per le interfacce dedicate
In vigore dal 27 nov 2017
Misure di emergenza per le interfacce dedicate
1. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto includono, nella progettazione dell'interfaccia dedicata, una strategia e piani per le misure di emergenza da applicare in caso di prestazioni dell'interfaccia non conformi all', indisponibilità non programmata dell'interfaccia e guasto dei sistemi. Si può presumere un'indisponibilità non programmata o un guasto dei sistemi quando non viene dato seguito entro 30 secondi a cinque richieste consecutive di accesso alle informazioni per la fornitura dei servizi di disposizione di ordine di pagamento o dei servizi di informazione sui conti.
2. Le misure di emergenza comprendono piani di comunicazione per informare i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano l'interfaccia dedicata circa le misure per il ripristino del sistema e una descrizione delle opzioni alternative immediatamente disponibili di cui i prestatori di servizi di pagamento potrebbero avvalersi in questo periodo.
3. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di pagamento di cui all', paragrafo 1, segnalano senza indugio alle rispettive autorità nazionali competenti i problemi con le interfacce dedicate di cui al paragrafo 1.
4. Nell'ambito di un meccanismo di emergenza, i prestatori di servizi di pagamento di cui all', paragrafo 1, sono autorizzati a utilizzare le interfacce messe a disposizione degli utenti dei servizi di pagamento per l'autenticazione e la comunicazione con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, finché per l'interfaccia dedicata non viene ripristinato il livello di disponibilità e di prestazioni previsto dall'.
5. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento di cui all', paragrafo 1, possano essere identificati e possano avvalersi delle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente dei servizi di pagamento. Se utilizzano l'interfaccia di cui al paragrafo 4, i prestatori di servizi di pagamento di cui all', paragrafo 1:
a)
adottano le misure necessarie per evitare di accedere, memorizzare o trattare i dati per fini diversi dalla prestazione del servizio richiesto dall'utente dei servizi di pagamento;
b)
continuano a rispettare gli obblighi derivanti dall'articolo 66, paragrafo 3, e dall'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
c)
registrano i dati accessibili mediante l'interfaccia gestita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per i suoi utenti dei servizi di pagamento e forniscono, su richiesta e senza indebiti ritardi, i file di registro all'autorità nazionale competente;
d)
giustificano debitamente presso l'autorità nazionale competente, su richiesta e senza indebiti ritardi, l'uso dell'interfaccia resa disponibile agli utenti dei servizi di pagamento per l'accesso diretto al loro conto di pagamento online;
e)
informano di conseguenza il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto.
6. Le autorità competenti, dopo aver consultato l'ABE per assicurare un'applicazione coerente delle condizioni elencate di seguito, esonerano i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che hanno optato per un'interfaccia dedicata dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui al paragrafo 4 nel caso in cui l'interfaccia dedicata soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a)
rispetta gli obblighi applicabili alle interfacce dedicate di cui all';
b)
è stata progettata e testata conformemente all', paragrafo 5, con soddisfazione dei prestatori di servizi di pagamento di cui al medesimo articolo;
c)
è stata ampiamente utilizzata per almeno tre mesi dai prestatori di servizi di pagamento per offrire servizi di informazione sui conti e servizi di disposizione di ordine di pagamento e per confermare la disponibilità di fondi per i pagamenti basati su carta;
d)
gli eventuali problemi relativi all'interfaccia dedicata sono stati risolti senza indebiti ritardi.
7. Le autorità competenti revocano l'esenzione di cui al paragrafo 6 qualora le condizioni di cui alle lettere a) e d) non siano soddisfatte dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per più di due settimane di calendario consecutive. Le autorità competenti informano l'ABE di detta revoca e provvedono affinché il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto predisponga, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro il termine di due mesi, il meccanismo di emergenza di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
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