Art. 32
Obblighi applicabili alle interfacce dedicate
In vigore dal 27 nov 2017
Obblighi applicabili alle interfacce dedicate
1. Fatto salvo il rispetto degli , i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che hanno predisposto un'interfaccia dedicata provvedono affinché tale interfaccia offra in qualsiasi momento lo stesso livello di disponibilità e di prestazione, anche in relazione all'assistenza, delle interfacce rese disponibili all'utente dei servizi di pagamento per accedere direttamente al suo conto di pagamento online.
2. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che abbiano predisposto un'interfaccia dedicata definiscono indicatori chiave di prestazione e obiettivi in materia di livello del servizio trasparenti e almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti per l'interfaccia utilizzata dai loro utenti dei servizi di pagamento, in termini sia di disponibilità che di dati forniti, conformemente all'. Le interfacce, gli indicatori e gli obiettivi di cui sopra sono monitorati dalle autorità competenti e sottoposti a prove di stress.
3. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che abbiano predisposto un'interfaccia dedicata provvedono affinché tale interfaccia non crei ostacoli alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. Detti ostacoli possono consistere, tra l'altro, nell'impedire l'utilizzo da parte dei prestatori di servizi di pagamento di cui all', paragrafo 1, delle credenziali rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai loro clienti, nell'imporre il reindirizzamento verso l'autenticazione o altre funzioni del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, nel richiedere autorizzazioni e registrazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dagli della direttiva (UE) 2015/2366 o nel richiedere ulteriori verifiche del consenso dato dagli utenti dei servizi di pagamento ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto monitorano la disponibilità e le prestazioni dell'interfaccia dedicata. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto pubblicano sul proprio sito web le statistiche trimestrali sulla disponibilità e sulle prestazioni dell'interfaccia dedicata e dell'interfaccia utilizzata dai propri utenti dei servizi di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:389:oj#art-32