Art. 36

Scambi di dati

In vigore dal 27 nov 2017
Scambi di dati 1.   I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rispettano tutti gli obblighi riportati di seguito: a) forniscono ai prestatori di servizi di informazione sui conti le stesse informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate rese disponibili all'utente dei servizi di pagamento in caso di richiesta diretta di accesso alle informazioni sui conti, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti; b) subito dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento le stesse informazioni in merito all'avvio e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente dei servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente da quest'ultimo; c) su richiesta, trasmettono immediatamente ai prestatori di servizi di pagamento la conferma, sotto forma di un semplice «sì» o «no», relativa alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento. 2.   In caso di evento imprevisto o errore durante il processo di identificazione, autenticazione o durante lo scambio di dati, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto invia un messaggio di notifica, in cui spiega la causa dell'evento imprevisto o dell'errore, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al prestatore di servizi di informazione sui conti e al prestatore di servizi di pagamento che emette strumenti di pagamento basati su carta. Se il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto offre un'interfaccia dedicata a norma dell', l'interfaccia prevede messaggi di notifica sugli eventi imprevisti o sugli errori che sono trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento che rileva l'evento o l'errore agli altri prestatori di servizi di pagamento che partecipano alla sessione di comunicazione. 3.   I prestatori di servizi di informazione sui conti dispongono di meccanismi idonei ed efficaci che impediscono l'accesso a informazioni diverse da quelle relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate, in base al consenso esplicito espresso dall'utente. 4.   I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscono ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto le stesse informazioni richieste all'utente dei servizi di pagamento al momento della disposizione diretta dell'operazione di pagamento. 5.   I prestatori di servizi di informazione sui conti possono accedere alle informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate di cui dispongono i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini della prestazione del servizio di informazione in uno dei seguenti casi: a) ogni volta in cui l'utente dei servizi di pagamento richiede esplicitamente tali informazioni; b) se l'utente dei servizi di pagamento non richiede esplicitamente tali informazioni, al massimo quattro volte nell'arco di 24 ore, a meno che non sia concordata una frequenza più elevata tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, con il consenso dell'utente dei servizi di pagamento.
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