Art. 11
Pagamenti senza contatto fisico al punto vendita
In vigore dal 27 nov 2017
Pagamenti senza contatto fisico al punto vendita
I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi di cui all', se il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico senza contatto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'importo individuale dell'operazione di pagamento elettronico senza contatto non supera i 50 EUR; e
b)
l'importo cumulativo delle precedenti operazioni di pagamento elettronico senza contatto disposte per mezzo di uno strumento di pagamento con una funzionalità senza contatto a partire dalla data dell'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente non supera i 150 EUR; oppure
c)
il numero di operazioni consecutive di pagamento elettronico senza contatto disposte per mezzo di uno strumento di pagamento con una funzionalità senza contatto a partire dalla data dell'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente non è superiore a cinque.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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