Art. 13

Beneficiari di fiducia

In vigore dal 27 nov 2017
Beneficiari di fiducia 1.   I prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente se un pagatore crea o modifica un elenco di beneficiari di fiducia attraverso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. 2.   I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi generali di autenticazione, se il pagatore dispone un'operazione di pagamento e il beneficiario è incluso in un elenco di beneficiari di fiducia precedentemente creato dal pagatore.
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